E' vietato ad ogni tesserato scommettere su qualsiasi partita a livello FIFA,UEFA,FIGC .
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  Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia  1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore  professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,  anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente  funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali  organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.  2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore  dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per  interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri  ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.  3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i  dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a  due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.  4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società  ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18,  comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.  5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che  abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a  conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di  detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.  6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti  di cui all’art. 1, commi 1  e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro  15.000,00. |