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In questo breve intervento cercheremo di focalizzare i punti più salienti della problematica, cercando di fornire anche qualche indicazione utile per i lettori.
Le responsabilità dei clienti finali civili. Dove iniziano, da dove discendono, quali sono.
Dando per scontato che responsabilità ci siano, come effettivamente è, vediamo dunque a cosa vanno fatte risalire e sopratutto dove iniziano le medesime.

La legislazione italiana in materia di sicurezza dei gas combustibili è molto valida ed è supportata da una notevole mole di norme tecniche che ne consentono l’applicazione pratica.
In effetti il binomio leggi-norme tecniche si rivela particolarmente stretto sin dai tempi della promulgazione di quella che ancora oggi è la legge più importante nell’utilizzazione dei gas combustibili: la legge 1083 del 6.12.71.
Sei articoli secchi, precisi e decisi, senza alcun bisogno di regolamenti di attuazione, basati sulla forza applicativa delle norme UNI CIG [nel testo: tabelle UNI CIG].
Andando a notare gli articoli rilevanti della legge:
I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (art. 1).
Le norme UNI CIG, recepite con Decreto Ministeriale e pubblicate su Gazzetta Ufficiale, sono considerate regole di buona tecnica per la sicurezza (art. 3).
I trasgressori sono puniti con ammenda o con arresto fino a 2 anni (art. 5).
C’è da dire che le norme tecniche UNI CIG di sicurezza nelle utilizzazioni dei gas combustibili sono state periodicamente pubblicate a mezzo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI).
Si contano fino ad ora 22 decreti di pubblicazione di cui l’ultimo a data aprile 2006.
Da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che la legge 1083/71 può essere considerata l’antesignana del “nuovo approccio” europeo, che ha riprodotto in sede comunitaria il connubio leggi (direttive) e norme tecniche (in questo caso armonizzate per pubblicazione sulla GUUE ).
Se da questa prima importantissima disposizione legislativa si possono non evincere chiaramente le responsabilità dei clienti finali civili, ogni dubbio viene dissolto con la legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” .
Tale legge non è specifica per i gas combustibili, in quanto sono soggetti alla sua applicazione tutta una serie di impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, li considera però all’art. 1 comma e) quali:
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Entrando nello specifico l’art. 10 della legge recita: Responsabilità del committente o del proprietario. - 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Ecco quindi individuato il primo importantissimo elemento di responsabilità.
Viene non solo escluso il “fai da te” ma addirittura imposto l’obbligo di avvalersi sempre di professionisti abilitati ai sensi della medesima legge.
All’art. 10 fa eco l’art. 16 “Sanzioni. - 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.”
L’art. 9 della legge prevede il rilascio della dichiarazione di conformità. - Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
Un piccolo inciso: la dichiarazione di conformità composta dal modulo ministeriale e dagli allegati obbligatori, deve essere sempre rilasciata al committente che a sua volta ha l’obbligo di trasferirla in caso di vendita o di locazione dell’immobile cui si riferisce.
Il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti aggiunge qualche altra nota al quadro contestuale delle responsabilità in capo ai clienti finali civili.
In rilievo:
? l’art. 5. che definendo: “ per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione” dà completa visione di come la sicurezza degli impianti sia da vedere in funzione unica e coordinata.
? L’art 4. Progettazione degli impianti. - che impone la redazione del progetto di cui all'art. 6 nei seguenti casi:
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi.
L’art. 5. Installazione degli impianti. – che in generale conferma le disposizioni di merito della legge 1083/71, introducendo anche la possibilità di avvalersi di norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciute, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Riportiamo comunque i commi pertinenti.
? comma 1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
Comma 2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
Comma 3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
Comma 4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
Comma 5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE , se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
? L’art. 8. comma 2. si occupa di manutenzione, definendo come interventi di ordinaria manutenzione degli impianti ... tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
In questa disamina non possiamo dimenticarci degli apparecchi alimentati a gas la cui sicurezza degli apparecchi alimentati a gas è un tema molto caro alla Commissione Europea, che l’ha affrontato con l’emanazione della direttiva 90/396 CEE (cosiddetta GAD) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri [dell’Unione] in materia.
In Italia la suddetta direttiva è stata recepita con il DPR 15 novembre1996, n 661 – “Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas (GAD)”.
Naturalmente la direttiva impone l’obbligo della marcatura CE che definisce la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali della direttiva, che attengono al rispetto di particolari prescrizioni in tema di sicurezza, caratteristiche costruttive, rispetto dell’ambiente, etc..
Questo vuole inoltre significare che sul territorio dell’Unione non possono essere commercializzati apparecchi alimentati a gas combustibile privi della marcatura CE e che quindi non si ritengono idonei al rispetto dei requisiti essenziali della stessa.
Pertanto i clienti finali civili debbono acquistare e fare installare solo apparecchi muniti di marcatura CE.
Ricordiamo che il DPR n. 661/96, recepimento nazionale della direttiva, nel suo Allegato I, “Requisiti essenziali”, al punto 1.2, prevede:
1.2. L’apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l’installatore;
- essere corredato da istruzioni per l’uso e la manutenzione elaborate per l’utente;
- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Da quanto abbiamo finora visto appare chiaro che le responsabilità del cliente finale civile sono riferibili a precise disposizioni legislative e pertanto tutto dovrebbe essere ottimamente regolato; ma è davvero così?
La deliberazione 40/04 dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas, come noto, ha introdotto per le aziende di distribuzione l’obbligo di accertamento della documentazione rilevante prima dell’attivazione della fornitura di gas ai clienti finali richiedenti.
Il cliente finale civile è obbligato a presentare la documentazione minima richiesta e compilare un modulo informativo per la richiesta, contenente i dati necessari per la sua individuazione e per l’impianto di cui richiede l’attivazione della fornitura.
La deliberazione 40/04 è un intervento regolatorio che tecnicamente discende dalla legge 46/90 a cui fa espresso riferimento, non dimenticando di citare altre leggi pertinenti nel contesto, quali ad esempio la legge 1083/71 e la legge 10/91.
Attualmente della deliberazione succitata è appunto vigente solo il Titolo II relativo ai nuovi impianti, mentre il Titolo III (impianti modificati e riattivati) e il Titolo IV (impianti in esercizio) andranno in vigenza nel 2008.
L’esperienza attuativa della deliberazione 40/04, porta a considerare che la legge 46/90 non vedendo messe in atto le previste verifiche sugli impianti, affidate dalla legge ai Comuni è mancata in alcuni punti,che l’AEEG ha messo in rilievo con una comunicazione al Parlamento e al Governo.
Oltre a quanto previsto dalle prescrizioni legislative che abbiamo sinora elencato, l’AEEG ha imposto ai clienti finali civili di avvalersi dell’opera di professionisti anche in caso di dispersioni di gas che abbiano comportato la chiamata del “Pronto intervento” dell’azienda di distribuzione.
In tal caso la fornitura sospesa sarà riattivata solo dopo l’intervento di un installatore abilitato che dichiarerà quanto operato in forma ufficiale compilando un apposito modulo e fornendo al cliente finale civile copia del certificato attestante il possesso dei requisiti professionali o copia della visura camerale che attesta il possesso dei citati requisiti.
A proposito di verifica degli impianti ci si chiederà: ma quali sono le circostanze che richiedono la verifica dei requisiti di tenuta? Dove sono contenute le disposizioni di specie?
La verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti interni, oltre a quanto previsto dalle disposizioni legislative e/o normative vigenti deve essere effettuata nei seguenti casi:
a) persistente odore di gas;
b) sostituzione di apparecchi;
c) sostituzione del tipo di gas distribuito;
d) riutilizzo di impianti gas inattivi da oltre 12 mesi;
e) esito incerto delle verifiche di tenuta indicate dalla norma UNI 10738;
f) almeno ogni 10 anni, ove non diversamente disposto.
Le disposizioni di specie sono riportate nella norma UNI 11137-1 “Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia”, tra l’altro recepita in legge 1083/71 con decreto ministeriale e perciò attiva in formula di cogenza.

Disposizioni di legge per impianti termici
Le disposizioni legislative sin qui considerate sono relative alla sicurezza.
Ci sono altre leggi a cui i clienti finali civili debbono conformarsi e sono quelle relative al rendimento energetico.
Al momento della stesura del presente articolo è in corso di elaborazione un documento di correzione al Decreto Legislativo 19/08/05 n. 192; attuazione della Direttiva 2002/91 CE sul rendimento energetico nell’edilizia che va in parte a sostituire in effetto prescrittivi quanto previsto dalla legge 9/01/91 n.10: Norme per l’attuazione del Piano energetico per l’ uso razionale dell’energia.
I DPR n. 412/93; DPR n. 551/99 costituiscono i regolamenti di attuazione della legge 10/91 ai sensi dell’ art. 4, comma 4.
Questo compendio di disposizioni regolamentano: Progettazione; Installazione; Esercizio; Manutenzione degli impianti termici.
Finalità ed obbiettivi: migliorare processi di trasformazione, ridurre i consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale, incentivare l’uso razionale dell’energia.
In tali atti legislativi sono riportate le disposizioni per la manutenzione degli impianti termici, prima riferiti esclusivamente alle caldaie ma che per effetto delle prescrizioni del DLGS 192/05 saranno estese anche ad altre apparecchiature in funzione della loro portata termica.
La situazione è ad oggi ancora molto fluida anche perché le Regioni possono intervenire legiferando in merito.
Il consiglio che si può dare ai clienti finali civili per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione dei loro impianti termici è di rivolgersi agli uffici degli Enti competenti (Regioni, Province, Comuni).
La raccomandazione finale relativa agli apparecchi vuole essere che chiunque di essi, pur se ben costruito è veramente sicuro quando correttamente utilizzato.
La corretta utilizzazione inizia dalla fase dell’installazione che deve essere eseguita a regola d’arte, posizionando l’apparecchio in locale idoneo, seguendo le prescrizioni delle norme tecniche , le istruzioni del fabbricante per il montaggio e prosegue con il rispetto degli obblighi di manutenzione imposti dalla legge.
[1] Vedere a tal proposito il DPR 447/91 art. 5, comma 5

di Francesco Castorina
Comitato Italiano Gas (CIG)
 

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