In questo breve intervento cercheremo di
focalizzare i punti più salienti della problematica, cercando di fornire
anche qualche indicazione utile per i lettori.
Le responsabilità dei clienti finali civili. Dove
iniziano, da dove discendono, quali sono.
Dando per scontato che responsabilità ci siano, come effettivamente è,
vediamo dunque a cosa vanno fatte risalire e sopratutto dove iniziano le
medesime.La legislazione italiana in
materia di sicurezza dei gas combustibili è molto valida ed è supportata da
una notevole mole di norme tecniche che ne consentono l’applicazione
pratica.
In effetti il binomio leggi-norme tecniche si rivela particolarmente stretto
sin dai tempi della promulgazione di quella che ancora oggi è la legge più
importante nell’utilizzazione dei gas combustibili: la legge 1083 del
6.12.71.
Sei articoli secchi, precisi e decisi, senza alcun bisogno di regolamenti di
attuazione, basati sulla forza applicativa delle norme UNI CIG [nel testo:
tabelle UNI CIG].
Andando a notare gli articoli rilevanti della legge:
I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti a gas devono
essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la
salvaguardia della sicurezza (art. 1).
Le norme UNI CIG, recepite con Decreto Ministeriale e pubblicate su Gazzetta
Ufficiale, sono considerate regole di buona tecnica per la sicurezza (art.
3).
I trasgressori sono puniti con ammenda o con arresto fino a 2 anni (art. 5).
C’è da dire che le norme tecniche UNI CIG di sicurezza nelle utilizzazioni
dei gas combustibili sono state periodicamente pubblicate a mezzo decreto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI).
Si contano fino ad ora 22 decreti di pubblicazione di cui l’ultimo a data
aprile 2006.
Da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che la legge 1083/71 può
essere considerata l’antesignana del “nuovo approccio” europeo, che ha
riprodotto in sede comunitaria il connubio leggi (direttive) e norme
tecniche (in questo caso armonizzate per pubblicazione sulla GUUE ).
Se da questa prima importantissima disposizione legislativa si possono non
evincere chiaramente le responsabilità dei clienti finali civili, ogni
dubbio viene dissolto con la legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la
sicurezza degli impianti” .
Tale legge non è specifica per i gas combustibili, in quanto sono soggetti
alla sua applicazione tutta una serie di impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile, li considera però all’art. 1 comma e) quali:
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Entrando nello specifico l’art. 10 della legge recita: Responsabilità del
committente o del proprietario. - 1. Il committente o il proprietario è
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Ecco quindi individuato il primo importantissimo elemento di responsabilità.
Viene non solo escluso il “fai da te” ma addirittura imposto l’obbligo di
avvalersi sempre di professionisti abilitati ai sensi della medesima legge.
All’art. 10 fa eco l’art. 16 “Sanzioni. - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.”
L’art. 9 della legge prevede il rilascio della dichiarazione di conformità.
- Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 6.
Un piccolo inciso: la dichiarazione di conformità composta dal modulo
ministeriale e dagli allegati obbligatori, deve essere sempre rilasciata al
committente che a sua volta ha l’obbligo di trasferirla in caso di vendita o
di locazione dell’immobile cui si riferisce.
Il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti aggiunge qualche
altra nota al quadro contestuale delle responsabilità in capo ai clienti
finali civili.
In rilievo:
? l’art. 5. che definendo: “ per impianto del gas a valle del punto di
consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal
medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed
i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la
ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti
della combustione” dà completa visione di come la sicurezza degli impianti
sia da vedere in funzione unica e coordinata.
? L’art 4. Progettazione degli impianti. - che impone la redazione del
progetto di cui all'art. 6 nei seguenti casi:
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per
le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per
il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso
di stoccaggi.
L’art. 5. Installazione degli impianti. – che in generale conferma le
disposizioni di merito della legge 1083/71, introducendo anche la
possibilità di avvalersi di norme tecniche emanate dagli organismi di
normalizzazione riconosciute, se dette norme garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
Riportiamo comunque i commi pertinenti.
? comma 1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per
la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
Comma 2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i
componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle
norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati
altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
Comma 3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI
e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a
regola d'arte.
Comma 4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non
siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
Comma 5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali,
componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state
rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui
all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE , se dette norme garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
? L’art. 8. comma 2. si occupa di manutenzione, definendo come interventi di
ordinaria manutenzione degli impianti ... tutti quelli finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non
modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione
d'uso.
In questa disamina non possiamo dimenticarci degli apparecchi alimentati a
gas la cui sicurezza degli apparecchi alimentati a gas è un tema molto caro
alla Commissione Europea, che l’ha affrontato con l’emanazione della
direttiva 90/396 CEE (cosiddetta GAD) relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri [dell’Unione] in materia.
In Italia la suddetta direttiva è stata recepita con il DPR 15 novembre1996,
n 661 – “Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE,
concernente gli apparecchi a gas (GAD)”.
Naturalmente la direttiva impone l’obbligo della marcatura CE che definisce
la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali della direttiva, che
attengono al rispetto di particolari prescrizioni in tema di sicurezza,
caratteristiche costruttive, rispetto dell’ambiente, etc..
Questo vuole inoltre significare che sul territorio dell’Unione non possono
essere commercializzati apparecchi alimentati a gas combustibile privi della
marcatura CE e che quindi non si ritengono idonei al rispetto dei requisiti
essenziali della stessa.
Pertanto i clienti finali civili debbono acquistare e fare installare solo
apparecchi muniti di marcatura CE.
Ricordiamo che il DPR n. 661/96, recepimento nazionale della direttiva, nel
suo Allegato I, “Requisiti essenziali”, al punto 1.2, prevede:
1.2. L’apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l’installatore;
- essere corredato da istruzioni per l’uso e la manutenzione elaborate per
l’utente;
- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Da quanto abbiamo finora visto appare chiaro che le responsabilità del
cliente finale civile sono riferibili a precise disposizioni legislative e
pertanto tutto dovrebbe essere ottimamente regolato; ma è davvero così?
La deliberazione 40/04 dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas, come
noto, ha introdotto per le aziende di distribuzione l’obbligo di
accertamento della documentazione rilevante prima dell’attivazione della
fornitura di gas ai clienti finali richiedenti.
Il cliente finale civile è obbligato a presentare la documentazione minima
richiesta e compilare un modulo informativo per la richiesta, contenente i
dati necessari per la sua individuazione e per l’impianto di cui richiede
l’attivazione della fornitura.
La deliberazione 40/04 è un intervento regolatorio che tecnicamente discende
dalla legge 46/90 a cui fa espresso riferimento, non dimenticando di citare
altre leggi pertinenti nel contesto, quali ad esempio la legge 1083/71 e la
legge 10/91.
Attualmente della deliberazione succitata è appunto vigente solo il Titolo
II relativo ai nuovi impianti, mentre il Titolo III (impianti modificati e
riattivati) e il Titolo IV (impianti in esercizio) andranno in vigenza nel
2008.
L’esperienza attuativa della deliberazione 40/04, porta a considerare che la
legge 46/90 non vedendo messe in atto le previste verifiche sugli impianti,
affidate dalla legge ai Comuni è mancata in alcuni punti,che l’AEEG ha messo
in rilievo con una comunicazione al Parlamento e al Governo.
Oltre a quanto previsto dalle prescrizioni legislative che abbiamo sinora
elencato, l’AEEG ha imposto ai clienti finali civili di avvalersi dell’opera
di professionisti anche in caso di dispersioni di gas che abbiano comportato
la chiamata del “Pronto intervento” dell’azienda di distribuzione.
In tal caso la fornitura sospesa sarà riattivata solo dopo l’intervento di
un installatore abilitato che dichiarerà quanto operato in forma ufficiale
compilando un apposito modulo e fornendo al cliente finale civile copia del
certificato attestante il possesso dei requisiti professionali o copia della
visura camerale che attesta il possesso dei citati requisiti.
A proposito di verifica degli impianti ci si chiederà: ma quali sono le
circostanze che richiedono la verifica dei requisiti di tenuta? Dove sono
contenute le disposizioni di specie?
La verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti
interni, oltre a quanto previsto dalle disposizioni legislative e/o
normative vigenti deve essere effettuata nei seguenti casi:
a) persistente odore di gas;
b) sostituzione di apparecchi;
c) sostituzione del tipo di gas distribuito;
d) riutilizzo di impianti gas inattivi da oltre 12 mesi;
e) esito incerto delle verifiche di tenuta indicate dalla norma UNI 10738;
f) almeno ogni 10 anni, ove non diversamente disposto.
Le disposizioni di specie sono riportate nella norma UNI 11137-1 “Impianti a
gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il
ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1:
Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia”, tra
l’altro recepita in legge 1083/71 con decreto ministeriale e perciò attiva
in formula di cogenza.
Disposizioni di legge per impianti termici
Le disposizioni legislative sin qui considerate sono relative alla
sicurezza.
Ci sono altre leggi a cui i clienti finali civili debbono conformarsi e sono
quelle relative al rendimento energetico.
Al momento della stesura del presente articolo è in corso di elaborazione un
documento di correzione al Decreto Legislativo 19/08/05 n. 192; attuazione
della Direttiva 2002/91 CE sul rendimento energetico nell’edilizia che va in
parte a sostituire in effetto prescrittivi quanto previsto dalla legge
9/01/91 n.10: Norme per l’attuazione del Piano energetico per l’ uso
razionale dell’energia.
I DPR n. 412/93; DPR n. 551/99 costituiscono i regolamenti di attuazione
della legge 10/91 ai sensi dell’ art. 4, comma 4.
Questo compendio di disposizioni regolamentano: Progettazione;
Installazione; Esercizio; Manutenzione degli impianti termici.
Finalità ed obbiettivi: migliorare processi di trasformazione, ridurre i
consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale, incentivare
l’uso razionale dell’energia.
In tali atti legislativi sono riportate le disposizioni per la manutenzione
degli impianti termici, prima riferiti esclusivamente alle caldaie ma che
per effetto delle prescrizioni del DLGS 192/05 saranno estese anche ad altre
apparecchiature in funzione della loro portata termica.
La situazione è ad oggi ancora molto fluida anche perché le Regioni possono
intervenire legiferando in merito.
Il consiglio che si può dare ai clienti finali civili per quanto riguarda
gli obblighi di manutenzione dei loro impianti termici è di rivolgersi agli
uffici degli Enti competenti (Regioni, Province, Comuni).
La raccomandazione finale relativa agli apparecchi vuole essere che chiunque
di essi, pur se ben costruito è veramente sicuro quando correttamente
utilizzato.
La corretta utilizzazione inizia dalla fase dell’installazione che deve
essere eseguita a regola d’arte, posizionando l’apparecchio in locale
idoneo, seguendo le prescrizioni delle norme tecniche , le istruzioni del
fabbricante per il montaggio e prosegue con il rispetto degli obblighi di
manutenzione imposti dalla legge.
[1] Vedere a tal proposito il DPR 447/91 art. 5, comma 5
di Francesco Castorina
Comitato Italiano Gas (CIG)
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