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STATUTO

  
  

 


 

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione Artistico - Culturale denominata "SIMONA ORLANDI".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in San Donato Milanese (MI), via Jannozzi n. 54.

ARTICOLO 3

L'Associazione fonda la sua motivazione sui valori di solidarietà umana e diffusione della cultura; è apartitica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua e nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività artistico culturali rivolte in particolare alla giovane generazione al fine di sollecitarne la partecipazione, il coinvolgimento e l'organizzazione e stimolarne l'impegno sociale.

L'Associazione collaborerà con le scuole di ogni ordine e grado, con enti pubblici e privati e con altre associazioni presenti sul territorio.

ARTICOLO 4

L'Associazione, ricercando la collaborazione degli Enti locali e delle istituzioni operanti sul territorio, adotta e sviluppa a tutti i livelli ogni utile iniziativa per le finalità di cui all'articolo precedente ed in particolare:

a. attività di formazione: attivazione di corsi propedeutici e corsi di perfezionamento, gruppi di studio e di ricerca, seminari, laboratori e stages nelle diverse discipline artistiche;

b. attività artistico-culturali: organizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, concorsi, inchieste su argomenti inerenti l'arte e la cultura;

c. attività ricreative e associative: intrattenimenti per giovani, anziani e bambini. Incontri, pranzi sociali, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro.

ARTICOLO 5

La durata dell'Associazione è illimitata.


SOCI

ARTICOLO 6

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri che sono disposti a prestare la propria attività per i fini di cui al precedente articolo 3, o che non potendo espletare altro compito, condividono con continuità gli obbiettivi dell' Associazione, aiutandola moralmente o finanziariamente.

Possono inoltre essere soci enti pubblici o privati aventi finalità o scopi artistici, culturali, sociali e umanitari, comprese le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

I soci saranno distinti in due categorie:

- soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno versato il contributo stabilito dal Consiglio per i soci ordinari.

I soci fondatori sono di diritto soci ordinari.

- soci ordinari: sono soci ordinari coloro che verseranno annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci.

ARTICOLO 7

L' acquisizione della qualità di socio, come pure la sua esclusione, è disposta dal Consiglio Direttivo. Si diventa soci facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale delibererà a suo insindacabile giudizio, e versando la quota di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea.

Le iscrizioni decorrono dall' 1 gennnaio dell' anno in cui la domanda è accolta.


STRUTTURA

ARTICOLO 8

L' Associazione è strutturata attraverso i seguenti organisimi:

a. Assemblea

b. Consiglio direttivo

c. Presidente

d. Comitato di garanzia


ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

L'Assemblea comprende tutti i soci e può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. All' Assemblea ordinaria spettano inoltre i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo e del Comitato di Garanzia: nell'espletamento di questa funzione ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti dell'organismo da eleggere, con arrotondamento alla cifra superiore;

- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;

- deliberare sulle direttive dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Garanzia.

All' Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

ARTICOLO 9 bis

Le assemblee vengono convocate mediante convocazione scritta al domicilio dei ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, oppure mediante affissione nell' albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L' Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa deliberà con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario designato dal Presidente tra i presenti. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.


CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da venti membri eletti ogni tre anni dell'Assemblea ordinario.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente che durerà in carica un anno.

Il Consiglio convoca e prepara i lavori dell'Assemblea e rende esecutive le delibere della stessa.

Il Consiglio cura l'attività dell'Associazione stabilendo rapporti con gli Enti locali, le istituzioni e le varie associazioni presenti sul territorio nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4.

Il Consiglio può formare gruppi di lavoro specifici per aree di interesse chiedendo anche la collaborazione di soci non consiglieri.

Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea previo il controllo del Comitato di garanzia.

Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci, verificando la permanenza dei requisiti di ammissione.

Delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o da almeno quattro dei soci membri, quando se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto il verbale.


PRESIDENTE

ARTICOLO 11

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso, dura in carica un anno e comunque fino alla Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.


COMITATO DI GARANZIA

ARTICOLO 12

Il Comitato di Garanzia è composto da cinque a sette membri nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di garanzia si riunisce almeno una volta all'anno o quando faccia richiesta il Consiglio Direttivo.

Al Comitato di Garanzia spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e sul rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Redige annualmente una relazione da presentare all'Assemblea in merito ai bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Direttivo cui deve essere formalmente invitato.

Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci.

Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemblea proposte per il migliore andamento della gestione.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da sussidi da parte di Enti pubblici e privati.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.


ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 14

L'Assemblea può decidere di collegarsi ad altre associazioni con finalità simili alle proprie che operano sul territorio nazionale semprechè vengano garantite l'indipendenza decisionale ed operativa.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

 

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